Cass. civile, sez. VI-T del 2016 numero 7457 (14/04/2016)




In tema di imposta di registro, ai fini dell'individuazione della superficie utile complessiva alla quale fa riferimento l'art. 6 del D.M. n. 1072/1969, la normativa di riferimento si limita a descrivere le caratteristiche dell'immobile senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono allo stesso. In questo senso questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa rileva la situazione esistente all'atto dell'acquisto e non quella successivamente realizzata dall'acquirente, sicché, l'acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini dell'agevolazione c.d. prima casa, il frazionamento della superficie utile complessiva fra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due autonome alienazioni relative a due piani dell'immobile che non raggiungevano, singolarmente considerati, la superfice utile complessiva di mq. 240. A tale conclusione osta la contitolarità indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facoltà di usare il bene comune - ai sensi dell'art. 1102 c.c. che riconosce a ciascun comunista il diritto di fare parimenti uso del bene -.

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