Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 4800 (10/03/2015)



I benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito.

Ciò posto, le lungaggini burocratiche non integrano la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni idonea ad impedire la perdita del beneficio fiscale.

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