Cass. civile, sez. VI-III del 2021 numero 39566 (13/12/2021)



Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

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