Cass. civile, sez. VI-II del 2021 numero 17566 (18/06/2021)




La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. In materia di simulazione si può inferire la conferma del carattere apparente del contratto anche dalla mancata dimostrazione, da parte del compratore del relativo pagamento. Né si può attribuire alcuna efficacia probatoria all’indicazione, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo sia avvenuto contestualmente alla firma dell’atto, posto che tale dichiarazione, che proviene dalle parti, non è assistita dal valore fidefacente fino a querela di falso derivante dall’attestazione del pubblico ufficiale, di fronte al quale non si è verificato, in concreto, alcun pagamento.

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