Cass. civile, sez. III del 2024 numero 24942 (17/09/2024)



L’intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 cod.civ., non incide sull’obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l’atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

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