Cass. civile, sez. III del 2024 numero 12928 (10/05/2024)



In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cod.civ., la norma di cui all’art. 1310, comma 2, cod.civ., che limita l’effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall’eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.

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