Cass. civile, sez. III del 2022 numero 34196 (21/11/2022)
In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.