Cass. civile, sez. III del 2019 numero 6323 (05/03/2019)



Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, bensì imprevisto (palesandosi come sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o anche soltanto astrattamente ipotizzabili.
Così il padre non può ottenere la restituzione della casa concessa in comodato al figlio se è agiato e può affittare un altro immobile. Il deterioramento dei rapporti personali tra i parenti non cancella, infatti, il vincolo di destinazione familiare a tempo indeterminato sull’immobile.

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