Cass. civile, sez. III del 2015 numero 7183 (10/04/2015)



Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, l. n. 590/1965, nonché dell'art. 7, l. n. 817/1971, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).

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