Cass. civile, sez. III del 2012 numero 2087 (14/02/2012)



In caso di illecito incidente sul mantenimento in vita della società a responsabilità limitata o che possa comportare un depauperamento del suo patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2012 numero 2087 (14/02/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti