Cass. civile, sez. III del 2006 numero 16937 (25/07/2006)


Il contratto preliminare va considerato come struttura negoziale autonoma, destinata a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, cosicché il suo oggetto non consiste solo in un "facere" ma anche e soprattutto in un futuro "dare", consistente nel trasferimento del diritto sul bene. Ne consegue che, ove il preliminare sia stato stipulato con persona incapace,nel caso di specie, inabilitato, l'unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, che abbia già in parte eseguito la sua prestazione, è quella contrattuale ex art. 1443 c.c., mentre viene esclusa la cumulabilità con tale azione dell'azione extracontrattuale che sanziona la malafede della controparte durante le trattative, le quali perdono di autonoma rilevanza a seguito dell' intervenuta stipula del preliminare.

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