Cass. civile, sez. III del 2005 numero 7679 (13/04/2005)


Il somministrato rimane debitore, nei limiti della prescrizione dell’esercizio del diritto da parte del fornitore, per l’energia non pagata perché erroneamente misurata. Il soggetto che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuto ad osservare l’ordinaria diligenza nel controllare l’efficienza del misuratore di consumo dell’energia elettrica, rispondendo degli eventuali danni causati all’ente gestore.

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