Somministrazione di energia elettrica



Cosa riferire del caso in cui l'oggetto (mediato) del contratto consista nella fornitura non già di una cosa materiale, percepibile nella sua individualità, bensì in un bene differente, quale l'energia elettrica ovvero la possibilità di comunicare?

In questi casi non è chiaro se prevalga la considerazione del risultato finale consistente nella fornitura dell'energia (oppure dell'acqua potabile, del gas, etc., ipotesi tuttavia meno problematiche, stante l'esistenza di un substrato materiale percepibile dai sensi umani e suscettibile di essere fisicamente delimitato e manipolato: es. un bicchiere d'acqua) o, piuttosto, se non si tratti di veri e propri servizi, di un facere che si estrinseca in un procedimento di lavorazione. Nella prima ipotesi si tratterebbe di somministrazione , nell'ultima verrebbe a prevalere una qualificazione in chiave di appalto.

Il dubbio viene sciolto nel senso che, nelle ipotesi descritte, si tratta pur sempre di somministrazione. Il codice civile ha infatti delineato all'art.1559 cod.civ. una figura estremamente lata di quest'ultimo contratto tipico, facendo menzione di "prestazione di cose", nel cui ambito possono essere comprese anche le energie, sia pure come risultato di un procedimento complesso nota1 .

E' il caso di osservare che spesso il soggetto erogatore si pone nel mercato come monopolista (anche se si assiste attualmente ad un'accelerazione delle procedure di privatizzazione e di apertura del mercato ad una pluralità di operatori), il che rende necessaria l'adozione di prescrizioni (ulteriori rispetto alla regola di cui all'art.2597 cod.civ. ) a tutela degli interessi dei consumatori (si pensi alla disciplina dei prezzi e delle tariffe imposte dall'autorità governativa e dalla costituzione di appositi organismi, le c.d. Authority, volti alla sorveglianza dell'attività e della condotta negoziale di tali enti).

La considerazione della determinazione amministrativa del prezzo delle erogazioni e dei servizi non elimina la giurisdizione del Giudice ordinario nell'ipotesi dell'insorgenza di controversie, aventi pur sempre ad oggetto questioni attienenti a diritti soggettivi (Cass. Civ. Sez. Unite, 384/00 ).

La periodicità delle prestazioni del somministrante assoggetta pur sempre i relativi compensi, connotati da analoga periodicità annuale o inferiore all'anno, al termine prescrizionale quinquennale, dunque più breve di quello ordinario, previsto dal n.4 dell'art.2948 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 6209/99 ).

Quid juris, nell'ipotesi di danni derivanti dall'interruzione dell'erogazione (di energia elettrica, ovvero di acqua, di gas, etc.)? E' stato in proposito affermato in giurisprudenza che l'onere della prova che il fatto non dipenda da causa imputabile all'ente erogatore incombe pur sempre in capo a quest'ultimo, con la conseguenza dell'affermazione della responsabilità qualora non sia possibile ricondurre l'eziologia del fatto al fortuito, alla forza maggiore o ad altra causa di esonero specificata nel contratto (Cass. Civ. Sez. III 5144/97 ). Quanto poi al caso della manomissione del contatore, è stato deciso che colui che assuma il possesso di un appartamento sia gravato dall'obbligo di controllare l'efficienza dell'apparecchio, diversamente rispondendo verso l'ente somministrante dei maggiori consumi accertati. La fattispecie rinveniva la propria peculiarità nella mancata ufficiale volturazione dell'utenza (Cass. Civ. Sez.III, 7679/05 ) .

Note

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Così Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.110.top1

Bibliografia

  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970

Prassi collegate

  • Quesito n. 266-2011/I, Applicabilità della disciplina sulle società a part. pubblica e delle relative limitazioni alle prov. di Trento e Bolzano

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