Cass. civile, sez. III del 2003 numero 8643 (29/05/2003)


L'azione di arricchimento senza causa è ammessa, nei confronti di enti pubblici, solo nei limiti in cui gli stessi abbiano riconosciuto, anche implicitamente, di avere ricavato una effettiva utilità dalla prestazioni altrui. Esattamente pertanto il giudice del merito ritiene sussistente un tale riconoscimento nella delibera con la quale il comune abbia riconosciuto un compenso per l'attività espletata, valorizzando la stessa non quale negozio ricognitivo del debito, ma quale atto di riconoscimento espresso dell'utilità dell'opera compiuta

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2003 numero 8643 (29/05/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti