Cass. civile, sez. III del 2002 numero 3103 (04/03/2002)


Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto puo' essere oggetto di un mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma puo' concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziale, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi ( quale la costituzione in mora, la denunzia dei vizi, le partecipazione in genere, ecc.). ne consegue che, allorche' le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza- sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con l' esclusione della stipula del contratto- gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilita' a quest'ultimo delle responsabilita' precontrattuale eventualmente configurabile.

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