Cass. civile, sez. III del 1999 numero 2963 (29/03/1999)


La responsabilità dell'ente proprietario della strada è configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del "neminem laedere".

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