Cass. civile, sez. III del 1998 numero 6063 (18/06/1998)


Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché è inammissibile l' "actio mandati" per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all' art. 1325 cod. civ. (nella specie forma scritta "ad substantiam") impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Per ciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l' immobile, né chiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l' obbligo corrispondente.

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