Cass. civile, sez. III del 1998 numero 1286 (06/02/1998)


Posto che, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l'evento, quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli, il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo (nella specie, è stata confermata la responsabilità dell'avvocato che non aveva provveduto ad informare il cliente della data fissata per l'udienza dibattimentale pretorile, facendolo decadere dalla costituzione di parte civile, nonché a citare i testimoni ammessi, dalle deposizioni dei quali sarebbe stato possibile dimostrare la responsabilità della controparte in un incidente stradale).

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