Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12039 (27/11/1998)


La presunzione di colpa posta a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ex art. 2054 comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo qualora non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione "de qua", e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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