Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5801 (28/06/1997)


Poiché l' espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall' altro, la prova della mancanza di causa dell' assunzione dell' obbligo, incombe sull' espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5801 (28/06/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti