Il regime delle eccezioni che il terzo (espromittente) può opporre al creditore è parzialmente differente da quello previsto per la delegazione.
Ai sensi del II comma dell'art.
1272 cod.civ., a meno che non si sia convenuto diversamente,
il terzo espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario (l'espromesso),
vale a dire le eccezioni fondate sul rapporto di provvista nota1 .Questa regola è conforme a logica: nell'espromissione Tizio si accorda con Sempronio nel senso di pagare quanto a Sempronio deve Mevio. Egli non potrebbe in seguito dire al creditore Sempronio: io mi sono obbligato a pagare il debito di Mevio, ma poichè Mevio mi doveva 100 in base ad altro rapporto, opero una compensazione con costui e, conseguentemente, non ti pago. L'eventuale rapporto di provvista risulta del tutto estraneo al congegno dell'espromissione.
L'espromittente può invece opporre all'espromissario le eccezioni che a quest'ultimo avrebbe potuto opporre il debitore originario, vale a dire l'espromesso, se non sono personali a quest'ultimo (incapacità, vizi del consenso) e non derivano da fatti successivi all'espromissione
nota2 . Si tratta
delle eccezioni basate sul rapporto di valuta (a differenza di ciò che si prevede come regola base nella delegazione passiva, figura in cui rilevano invece le eccezioni fondate sul rapporto finale)
nota3. L'espromittente non può tuttavia opporre all'espromissario la compensazione che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione
nota4 . Essa si configura dunque come
negozio astratto, svincolato cioè dagli
altri rapporti intercorrenti tra le parti, specificamente tra espromesso ed espromissario (Cass. Civ. Sez. III,
5801/97 ).
Espromissione
Il terzo (espromittente) può opporre al creditore le eccezioni che al medesimo avrebbe potuto opporre l'espromesso (alle condizioni di cui all'art. 1272 cod.civ.)
Quando l'espromissario abbia liberato l'espromesso, si ipotizza il ricorso al disposto di cui al I e II comma dell'art.
1274 cod.civ., nonché dell'art.
1276 cod.civ.: la prima norma è dettata in tema di delegazione ed accollo, la seconda invece prevede in genere i casi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio
nota5 .
Note
nota1
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza: si veda Cass. Civ. Sez. II,
2997/88 top1nota2
Il Bianca Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 669, giustifica questi principi sulla base del rilievo secondo il quale l'obbligazione principale è ormai quella dell'espromittente e che la remissione o altre vicende favorevoli al debitore originario, divenuto debitore sussidiario, non devono pregiudicare il preminente diritto che il creditore vanta nei confronti del nuovo obbligato.
top2nota3
In tal senso Bianca, cit., p. 668; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt.dir.priv., dir.da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 419.
top3nota4
Cicala, voce Espromissione, in Enc.giur. Treccani, vol. XIII, 1989, p. 8, sostiene si applichi in questo caso il principio secondo cui il debitore principale non può opporre in compensazione al creditore un controcredito del garante.
top4nota5
Rescigno, voce Delegazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. XI, 1962, p. 981; Rodotà, voce Espromissione, in Enc.dir., vol. XV, 1966, p. 789.
top5Bibliografia
- CICALA, Espromissione, Enc. giur. Treccani, XIII, 1989
- MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
- RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
- RODOTA', Espromissione, Enc.dir., XV, 1966