Cass. civile, sez. III del 1996 numero 6519 (19/07/1996)


Il credito dell' assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell' art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all' assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell' incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto dell' art. 1246, comma primo, n. 5, cod. civ. e dell' art. 447 cod. civ., non opera la compensazione legale.

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