Cass. civile, sez. III del 1994 numero 9806 (19/11/1994)


Il requisito della mancata alienazione (nel biennio precedente) di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a lire mille, pur essendo previsto espressamente con riferimento alla prelazione del coltivatore, deve intendersi esteso anche alla prelazione del confinante, in considerazione della "ratio" ispiratrice della prelazione in materia agraria, diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e dell'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terrreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito. La prova di tale requisito, trattandosi di una condizione dell'azione, deve essere fornita da colui che esercita il diritto di prelazione a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo perchè questa circostanza non implica affatto inversione dell'onere della prova ma soltanto che questa sia fornita attraverso la prova dei fatti positivi contrari.

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