Cass. civile, sez. III del 1994 numero 9802 (19/11/1994)


La violazione del dovere di buona fede in sede di stipulazione del contratto, che ricorre anche nel caso di omessa comunicazione di circostanze significative rispetto alla economia del contratto e può dar luogo a responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337-1338-1427 cod. civ., non può essere dedotta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, la quale, ai sensi dell' art. 1453 cod. civ., si lega solo all' inadempimento di una specifica obbligazione negoziale e presuppone, quindi, un regolamento negoziale che astringa la parte a tenere una determinata condotta ed una successiva violazione delle obbligazioni nascenti da questo contratto.

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