Cass. civile, sez. III del 1992 numero 3587 (23/03/1992)


Nella locazione di un immobile con patto di futura vendita, ove le parti abbiano considerato la locazione strumentalmente collegata alla promessa di vendita, per consentire al futuro acquirente l'uso dell'immobile fino al termine previsto per la vendita o il pagamento del prezzo, deve ravvisarsi un contratto atipico complesso costituito dalla fusione delle cause dei due contratti tipici (vendita-locazione) in cui la causa principale è quella del trasferimento della proprietà, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'equo canone dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 per le locazioni degli immobili urbani adibiti o non ad uso abitativo.

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