Cass. civile, sez. III del 1990 numero 9871 (08/10/1990)


Il diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto insediato su un fondo in virtù di un contratto di affitto sussiste solo con riferimento alla parte del fondo condotto in base al rapporto agrario, senza alcuna possibilità di estensione ad altra parte condotta, in virtù di distinto contratto, da altro coltivatore che abbia rinunciato alla prelazione, spettando tale accrescimento del diritto di prelazione, in sostituzione di altro coltivatore che abbia rinunziato alla prelazione, solo nell' ipotesi che il fondo venga condotto collettivamente da più coltivatori in base ad un unico contratto agrario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1990 numero 9871 (08/10/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti