Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6938 (20/12/1988)


L' art. 2053 cod. civ. pone a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina degli edifici una responsabilità legale presunta: tale presunzione, essendo iuris tantum, può essere superata mediante la prova che la rovina non sia stata determinata da vizio della costruzione, o da difetto di manutenzione, bensì da caso fortuito o forza maggiore, oppure da fatto imputabile in tutto o in parte ad un terzo o allo stesso danneggiato. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema corte ha confermato la pronuncia che, in caso di rovina di una grotta per lavori eseguiti su autonoma iniziativa e sotto la direzione del marito della proprietaria, aveva escluso la responsabilità di quest' ultima ancorché potesse avere conoscenza dell' attività del coniuge).

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