Cass. civile, sez. III del 1984 numero 5566 (30/10/1984)


Per la configurabilità del dolo del debitore nell' inadempimento, ovvero nell' incompleto o inesatto adempimento della prestazione dovuta - in difetto del quale l' art. 1225 cod. civ., ponendo un' eccezione alla regola generale della risarcibilità dell' intero danno, limita il risarcimento a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l' obbligazione - è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione intenzionalmente, senza che occorra altresì il requisito della consapevolezza del danno.

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