Cass. civile, sez. III del 1983 numero 4031 (11/06/1983)


Va considerato committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro, avvalendosi di una persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza.Ove taluno si valga, per l'esecuzione di un determinato lavoro, di una persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro.

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