Cass. civile, sez. III del 1974 numero 2504 (18/09/1974)


La differenza fra il recesso dal contratto e la condizione potestativa risolutiva, la cui validità si desume dall’art. 1355 c.c., consiste nell’effetto retroattivo di quest’ultima rispetto a quello del recesso.Deve pertanto ravvisarsi l’ipotesi della condizione risolutiva potestativa solo se risulti che la caducazione dell’efficacia di un contratto sia stata accettata, al momento della pattuizione, da entrambe le parti con efficacia ex tunc.

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