Cass. civile, sez. VI-T del 2018 numero 1588 (23/01/2018)



In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l'art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.
Il ritardo oltre i diciotto mesi del trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con i benefici fiscali della prima casa, comporta la perdita di suddetta agevolazione seppur il ritardo fosse dovuto alla mancata agibilità dell'immobile in seguito ai lavori non completati per tempo da parte dell'impresa costruttrice.

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