Cass. civile, sez. Unite del 2018 numero 10266 (27/04/2018)




Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «*.p7m» (per il formato CAdES) e «*.pdf» (per il formato PAdES) e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.

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