Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 22494 (04/08/2025)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia riconducibile a responsabilità contrattuale, sia a quella extracontrattuale, decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica. Quindi, ove esso consegua all’accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall’emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.