Cass. civile, sez. III del 2021 numero 2904 (08/02/2021)




Il fondo patrimoniale indica la costituzione su beni determinati da parte di uno o di entrambi i coniugi di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; di conseguenza, essi non sono pertanto aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I "bisogni della famiglia" devono intendersi non in senso restrittivo, ma ricomprendendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2021 numero 2904 (08/02/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti