Cass. civile, sez. III del 2021 numero 21533 (27/07/2021)



A configurare il carattere doloso dell'inadempimento (dell'obbligo di avviso) è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo. Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 cod.civ., comma 1, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.

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