Questa Corte, già con le sentenze" gemelle" n.4060, 4061, 4062/10, in osmosi con specialistica dottrina, ha avuto modo di ravvisare nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c., rispetto alla formulazione del precedente art.2456, che disciplinava la medesima materia, una valenza innovativa, per cui la cancellazione di una società di capitali dal R.I. ora è da considerarsi senz' altro produttiva di un effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa ha avuto luogo in data successiva al 1 gennaio 2004. Ma, l’intervento di questa Corte non si è fermato qui. Ritenuta la questione della legittimazione attiva o passiva della società estinta per cancellazione, come questione di notevole importanza, le Sezioni Unite con le sentenze "gemelle" n. 6070/13 e n. 6071/13 hanno statuito che il giudizio in cui la società attrice o convenuta sia cancellata dal R.I. e, quindi, estinta può essere proposto o proseguito nei confronti dei soci, ove si tratti di giudizio in cui i creditori abbiano convenuto in giudizio la società, mentre il giudizio può proseguire ad iniziativa dei soci nel caso di rapporti attivi della società. Di vero, con la riforma dell'art. 2495, comma II, c.c. - il comma I riproduce il contenuto di cui all'art. 2456, comma I, c.c. - la cancellazione ha assunto efficacia costitutiva e i creditori insoddisfatti possono notificare la propria domanda contro i soci e i liquidatori presso l’ultima sede della società e possono agire anche nei confronti del liquidatore (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) se il mancato pagamento dei debiti sociali sia dipeso da colpa di questi; ma di tale ulteriore previsione non occorre occuparsi - osserva il Collegio -, non essendo stata esercitata alcuna azione contro il liquidatore nella vertenza in esame. Peraltro, l’efficacia costitutiva della cancellazione, che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, che attiene al controllo formale del procedimento, determinando la estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.