Cass. civile, sez. II del 2023 numero 36224 (28/12/2023)



In tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente.
La pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.civ. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di “esecuzione forzata” in forma specifica dell’obbligazione inadempiuta, ma – più limitatamente – ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto; ne consegue che non è coercibile l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2023 numero 36224 (28/12/2023)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti