Cass. civile, sez. II del 2013 numero 16861 (05/07/2013)




In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c. c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.

In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 c. c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2013 numero 16861 (05/07/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti