Cass. civile, sez. II del 2020 numero 22561 (16/10/2020)




In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.

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