Cass. civile, sez. II del 2019 numero 24720 (03/10/2019)




In tema di codominio, in considerazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. al condomino, il quale nell'utilizzo della cosa comune non deve alterarne la destinazione, né impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l'alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all'entità e alla qualità dell'incidenza del nuovo uso, giacché l'utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condomino è consentita quando la stessa non alteri l'equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti di costoro.

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