Cass. civile, sez. II del 2018 numero 2106 (29/01/2018)




La disposizione di cui all'art. 803 c.c., nella parte in cui ammette la possibilità di revocare, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, ma non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti, mira espressamente a favorire discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore e riguarda, dunque, tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza. Né la non estensione della irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella specie, moglie e discendenti). Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della loro vita.

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