Cass. civile, sez. II del 2017 numero 9515 (12/04/2017)




In tema di divisione ereditaria, a seguito della riforma della sentenza non definitiva che abbia dichiarato la non comoda divisibilità del bene, il giudice di appello non può rimettere la causa in primo grado ai fini dell’assegnazione del bene e della determinazione del conguaglio, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 354 c.p.c., che elenca le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, né tali incombenti comportando, diversamente dalla vendita, lo svolgimento di attività accertative o materiali.

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