Cass. civile, sez. I del 2017 numero 8617 (03/04/2017)




Pure a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma IV, che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio.

Il giudice è comunque chiamato ad una valutazione comparativa, in concreto e all'attualità, degli interessi in gioco, soprattutto di quello del minore, in primo luogo alla conservazione dello status acquisito (la Suprema corte ha di conseguenza cassato la decisione di merito che aveva confermato la pronuncia di accoglimento della domanda ex art. 244 c.c., proposta su iniziativa del curatore speciale del minore, designato su istanza del pubblico ministero, ma su sollecitazione del preteso padre biologico, nonostante l'opposizione dei genitori, e senza che fosse stato idoneamente giustificato il mancato ascolto del minore medesimo).

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