Caratteristiche della proposta e della accettazione



Occorre notare che la proposta, al fine di essere considerata tale, deve essere completa con tutti gli elementi essenziali. In giurisprudenza si è precisato che allorché una parte rivolge all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato rapporto contrattuale, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione puntuativa (Cass. Civ. Sez. II, 4265/95) nota1.

Nei contratti a forma vincolata la conclusione tra persone lontane, richiede che la dichiarazione di accettazione dell'oblato sia oggettivata in un atto di comunicazione, subordinato agli stessi oneri di forma imposti dalla legge o dalla convenzione avente ad oggetto la forma (Cass. Civ. Sez. II, 2712/96).

Se il proponente stabilisce una determinata forma dell'accettazione, la stessa non è valida se non perviene nella forma indicata; tuttavia non è indispensabile che l'accettazione sia esplicita, neppure nei contratti per i quali sia la legge a prescrivere la forma scritta ad substantiam, essendo sufficiente che l'intento di accettare la proposta sia desumibile interpretativamente dallo scritto (Cass. Civ. Sez. I, 4400/96). In senso inverso non potrebbe essere reputata accettazione la condotta di chi appone un mero visto per ricevuta su una comunicazione che abbia il valore della proposta, neppure se tale visto sia stato unilateralmente qualificato dal proponente come accettazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11145/98). Va però rilevato che, in senso contrario, si è pronunziata una giurisprudenza che, nell'ipotesi in cui la proposta sia specialmente particolareggiata, ha reputato sufficiente una mera sottoscrizione dell'oblato ai fii del perfezionamento del contratto (Cass. Civ., Sez. III, 7420/11).
Talvolta la legge introduce un'apposita disciplina che risolve ogni dubbio in merito: l'art. 2 della legge 18 giugno 1998, n. 192 in materia di subfornitura, contratto che deve a pena di nullità essere concluso per iscritto, prevede che, nel caso di proposta scritta inviata dal committente non seguita da accettazione parimenti scritta dal subfornitore, il quale tuttavia inizia in conformità le lavorazioni o le forniture richieste, il contratto si considera concluso per iscritto, applicandosi le condizioni indicate nella proposta.

In generale può dirsi indifferente il mezzo adoperato per effettuare la proposta e l'accettazione (telefono, telegrafo, telex, lettera ecc.).

Nei contratti conclusi per telefono o analoghi mezzi di comunicazione, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi ha immediata conoscenza dell'accettazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 6581/94) nota2. Per quanto attiene all'elemento cronologico, secondo l'interpretazione prevalente si tratterebbe comunque di conclusione del contratto in un unico contesto temporale nota3 .

Per quanto concerne la prova dell'avvenuta conclusione del contratto, essa deve considerarsi oggetto di apprezzamento da parte del giudice, il quale ben può ritenere che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione se la controparte ha conservato la semplice ricevuta di raccomandata postale inviata al proponente per l'accettazione.

Sempre in relazione all'attività di una delle parti intesa a dar conto dell'intervenuto perfezionamento del contratto (senza che, necessariamente, si debba vertere in materia di contratti conclusi in contesti di tempo e di luogo non unitari) è il caso di rimarcare come, secondo un cospicuo orientamento giurisprudenziale, il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale possa validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente pur quando si tratti di negozio formale. Ciò anche con riferimento a contratti da perfezionarsi indispensabilmente per iscritto ( ex art.1350 cod.civ.), a condizione che, nel frattempo, il sottoscrittore non abbia revocato il proprio consenso prima della presentazione della domanda giudiziale (Cass. Civ., Sez.II, 4905/98; Cass. Civ. Sez. I, 7075/04; Cass. Civ. Sez.II, 4621/06; Cass. Civ., Sez.II, 11409/06). Cosa accade se il contraente sottoscrittore venga meno nel tempo che precede la produzione del documento? L'accordo non potrà dirsi perfezionato, dal momento che la morte determina l'estinzione automatica della proposta, a meno che essa non fosse irrevocabile ovvero effettuata dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa (Cass. Civ. Sez. II, 8423/03).

In tema di contratti conclusi con la pubblica Amministrazione, si è ritenuto che la deliberazione dell'Ente possa avere il valore della proposta quando la relativa comunicazione al privato venga effettuata da un soggetto munito di poteri rappresentativi dell'Ente stesso (Cass. Civ. Sez. II, 6262/96).

Note

nota1

Sulla base di queste affermazioni della giurisprudenza parte della dottrina (Realmonte, Accordo contrattuale, in Il contratto in generale, t.2, in Tratt. dir.priv., Torino, 2000, p. 15) ritiene che, per individuare il discrimine tra puntuazione e conclusione del contratto, ciò che rileva è il profilo oggettivo e sociale dell'atto compiuto, indipendentemente dalla effettiva volontà del contraente e dalla sua consapevolezza del contenuto e degli effetti dell'atto medesimo. E' necessario, perciò, che la manifestazione di una volontà contraria alla nascita immediata del vincolo contrattuale sia oggettivata ed esteriorizzata mediante comportamenti che, in base ad una valutazione socialmente tipica, siano percepibili dall'altro contraente. Viceversa l'indirizzo dottrinario prevalente (Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem, in Riv.dir.comm., 1964, vol. II, p. 220, Vitucci, Contenuto minimo e conclusione del contratto, in Foro pad., 1968, vol. I, c. 481, Ravazzoni, La formazione del contratto, vol. I, Milano, 1966, p. 73, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 228, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 826) è nel senso che il contratto deve ritenersi concluso in presenza di un testo contenente tutti gli elementi essenziali e solo se le parti abbiano inteso vincolarsi, cioè se le parti abbiano espresso una volontà immediatamente operativa: occorrerebbe, quindi, verificare "il concreto ed effettivo intento manifestato dalle parti" (Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 170).
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nota2

Conforme la dottrina: per tutti si veda Sacco, La conclusione dell'accordo, in I contratti in generale, t. 1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 121.
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nota3

Sulla individuazione del momento cronologico in cui si considera concluso il contratto stipulato per telefono Messineo, Il contratto in generale, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p. 359.
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Bibliografia

  • FERRI, In tema di formazione progressiva , Riv.dir.comm., II, 1964
  • RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
  • REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
  • RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, Torino, I contratti in generale, 1999
  • SACCO, La conclusione dell'accordo, Torino, I contratti in generale, I, 1999
  • VITUCCI, Contenuto minimo e conclusione del contratto, Foro pad., I, 1968

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