Cass. Civ., Sez. II, n. 4921/2006. Non contestualità della sottoscrizione dei contraenti in materia di trasferimento di diritti immobiliari.

In materia di trasferimento di diritti immobiliari, l'incontro della volontà dei contraenti può essere consacrato anche da atti scritti non contestuali, sicché la produzione in giudizio di quello eventualmente sottoscritto solo da uno di essi, che non abbia "medio tempore" revocato il proprio, equivale - in riferimento al requisito di forma prescritto "ad substantiam" a manifestazione di valido consenso scritto della controparte.

Commento

La pronunzia rappresenta l'orientamento dominante: cfr. negli stessi termini Cass. Civ. Sez.II 4905/98 e Cass. Civ., Sez.I, 7075/04.

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