Cass. Civ., sez.II, n.8423/2003. Effetti della morte sulla produzione del documento della parte che non lo ha sottoscritto.

Il principio in forza del quale la produzione in giudizio della scrittura a opera della parte che non l'aveva sottoscritta, costituendo un valido equipollente della sottoscrizione mancante, determina, anche quando è richiesta la forma scritta, l'incontro dei consensi e il perfezionamento del contratto, non è operante se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non è più in vita all'atto della produzione, determinando la morte l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile o non è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa) rendendola non più impegnativa per gli eredi.

Commento

La pronunzia non rinnega l'orientamento in base al quale è sufficiente, ai fini di dar conto del perfezionamento del contratto contrassegnato da formalismo ad substantiam, della scrittura sottoscritta da una sola delle parti, quando la produzione in giudizio sia effettuata dall'altra, costituendo una mera puntualizzazione che tien conto delle regole generali in tema di revoca della proposta.

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