Proposta ed accettazione



Il consenso, l'accordo che costituisce il primo elemento di cui all'art. 1325 cod.civ. che enuclea i requisiti del contratto, si forma con l'incontro di una proposta e di una conforme accettazione.nota1

Tizio propone a Caio di acquistare un determinato immobile di proprietà di costui, vale a dire che fa presente a Caio della propria disponibilità all'acquisto a determinate condizioni (prezzo, tempo e modalità di pagamento). Caio, a propria volta, manifesta la propria adesione a quanto prospettato dal proponente, con ciò accettando la proposta, oppure, ritenendo il prezzo non congruo, fissa una nuova misura di questo. Quest'ultima condotta equivale ad una nuova proposta sul punto. Tutto questo fino alla formazione del consenso che si ha quando su tutti gli elementi del contratto si è formata l'intesa tra le parti.

Ciò può accadere in una contestualità spazio-temporale tale da non consentire una distinzione netta di tali atti. Viceversa quando l'acquirente e il venditore conducono l'affare concludendolo nell'ambito di trattative che hanno una durata, si riscontra un' attività interlocutoria che, per il tramite di una serie di modificazioni delle rispettive posizioni negoziali, ha quale esito l'accomodamento delle specifiche condizioni, talvolta espresse in contesti di tempo e di luogo differenti nota2.

Nel primo di questi casi i cosiddetti atti prenegoziali nota3, vale a dire proposta ed accettazione, non possiedono un rilievo autonomo, in quanto si intrecciano in una dialettica spesso inscindibile che comunque conduce alla conclusione dell'accordo tra soggetti presenti. Nella seconda ipotesi (quando cioè le trattative si snodano in un contesto spazio-temporale) diviene rilevante analizzare più specificamente la dinamica della prima e della seconda, vale a dire della condotta del proponente e dell'oblato.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.218.
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nota2

Così anche Messineo, Il contratto in generale, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, t.1, Milano, 1973, p.296, che distingue una formazione del contratto istantanea da una successiva o graduale.
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nota3

La dottrina è ormai unanime nel rigettare la qualifica della proposta e della accettazione come negozi unilaterali e nel configurarle come atti pre-negoziali: si vedano Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.44, Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p.219, Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, p.6 e Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civ., Napoli, 1997, p.210. Una posizione parzialmente diversa è quella di Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.222, il quale ritiene che, viste da un punto di vista procedimentale, proposta ed accettazione sono semplici dichiarazioni contrattuali prive di una propria autonomia rispetto al contratto; tuttavia, la proposta in quanto atto produttivo di un autonomo effetto preliminare (poiché attributiva del potere di accettazione) sarebbe un negozio unilaterale avente una distinta disciplina giuridica ed un distinto contenuto. In realtà si tratta di una posizione difficile da sostenere, poiché, come rileva lo stesso Autore, resterebbe "ugualmente inspiegato come il contratto (negozio bilaterale) possa essere la risultante di negozi giuridici di altra natura".
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991

Prassi collegate

  • Studio n. 153-2014/C, Offerta al pubblico di compravendita immobiliare: applicazione all’asta privata, ancora non normata, di principi accettati

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