Appello di Trieste del 1992 (28/05/1992)


La legge notarile, ex art. 51, R.D. 16 febbraio 1913, n. 89, prevede che le parti, le quali sappiano leggere e scrivere, possano consentire all' omissione della lettura degli allegati, sempreché di tale volontà si faccia menzione nell' atto, e che nella fattispecie, il notaio rogante abbia rinunciato alla lettura dello statuto sociale su accordo delle parti, sempre facendone menzione nell' atto, onde l' atto costitutivo doveva ritenersi completo dei requisiti richiesti .

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