L'atto costitutivo di un'associazione priva di riconoscimento possiede la stessa natura di quello inteso a dare vita all'associazione quando essa aspiri al conseguimento della personalità giuridica: si tratta di un
contratto contraddistinto dalla comunanza dello scopo dei contraenti.
Nessun particolare onere di forma è a tal proposito richiesto dalla legge, salva ovviamente l'esigenza della forma scritta ad substantiam in relazione ad eventuali apporti immobiliari in proprietà o in godimento ultranovennale (art.
1350 , nn. 1 e 9, cod.civ.). Si ammette, conseguentemente, che l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta possa essere concluso
anche verbalmente e che la prova dell'esistenza di esso possa essere data anche per testi o per presunzioni (Cass. Civ.
2601/86 )
nota1.
Note
nota1
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.336; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.160; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.618; Persico, Associazioni non riconosciute, in Enc. dir., p.883; Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.73.
top1Bibliografia
- PERSICO, Associazioni non riconosciute, Milano, Enc.dir.
Prassi collegate
- Quesito n. 15-2017/I, Atto ricognitivo di associazione non riconosciuta
- Studio n. 587-2016/C, Natura e opponibilità del consorzio di urbanizzazione
- Quesito n. 185-2014/A, Austria – enti: costituzione di associazione regolata dalla legge italiana con sede in Austria