Cass. civile, sez. I del 1994 numero 3207 (01/04/1994)


Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita - il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell' art. 1920, terzo comma, cod. civ., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l' assicuratore, a norma dell' art. 1413 cod. civ., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.

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